NOVITA’ FORMAZIONE E SICUREZZA (Decreto Legge 146/2021)
Il 17 dicembre 2021 è stato convertito in Legge il Decreto Legge 146/2021, che prevede una riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008). Con la Legge n. 215 del 17 Dicembre 2021 vengono introdotte varie modifiche riguardati la sicurezza sul lavoro e la formazione delle figure aziendali incaricate dell’applicazione e vigilanza del rispetto della normativa.
Le modifiche apportate al Testo Unico riguardano in particolare due dei ruoli fondamentali previsti per la gestione della sicurezza in azienda: Datori di Lavoro e Preposti; novità rilevanti sono state introdotte anche in relazione all’Addestramento obbligatorio che le imprese devono impartire al personale neoassunto.
PREPOSTI
La nuova Legge n. 215 del 17 Dicembre 2021 apporta sostanziali modifiche agli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. Con l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 18, viene introdotto l’obbligo del Datore di Lavoro ad individuare uno o più preposti, quali figure incaricate a svolgere le attività di vigilanza. Inoltre, lo stesso comma prevede la tutela del soggetto incaricato come Preposto stabilendo che:
- I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.
- Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Con la completa modifica della lettera a), comma 1 dell’art. 19, vengono precisati i compiti in capo al Preposto che deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi d legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali”.
In caso di inosservanza, da parte dei lavoratori sorvegliati, degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni aziendali (in particolare, mancato utilizzo dei DPI e dei DPC), il preposto è tenuto a intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto è tenuto a interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In riferimento alla formazione del Preposto all’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter. In precedenza, la formazione del Preposto era regolamentata dall’Accordo del 21/12/2011 che prevedeva 8 ore di formazione cd. “Particolare Aggiuntiva” e 6 ore a cadenza quinquennale. Il comma 7-ter dell’art. 37 introduce:
- L’obbligatorietà di svolgere la formazione particolare aggiuntiva e gli aggiornamenti dei preposti interamente con modalità in presenza,
- La periodicità della formazione a cadenza almeno biennale e “ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La modifica dell’art.18 inerente alla nomina dei preposti implica infine un’importate novità relativa agli obblighi connessi ai contratti di appalto d’opera o di somministrazione: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
DATORI DI LAVORO
I Datori di lavoro sono inclusi nelle modifiche apportate dall’introduzione del comma 7-ter art. 37 D. Lgs. 81/2008, secondo il quale anche per essi, oltre che per i Dirigenti e i Preposti, vige l’obbligo di ricevere “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2”. Tale obbligo sussiste quindi anche qualora il Datore di Lavoro non ottemperi ai compiti di RSPP (casistica per la quale è già prevista una formazione specifica).
In merito alle modifiche sopra riportate riguardanti le figure aziendali, vi è da chiarire che l’art. 37 comma 2, secondo periodo, prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscano una rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, entro il 30 giugno 2022. Il nuovo accordo dovrà contenere:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle “modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
ADDESTRAMENTO
Il rinnovamento del comma 5 art. 37 presenta l’addestramento come “prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Tutte le modifiche e le novità precedentemente descritte entreranno in vigore dal 30 giugno 2022, data entro la quale è prevista la pubblicazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni, che andrà a sostituire i precedenti Accordi attuativi in materia di formazione obbligatoria; le modifiche dell’art.37 comma 5 in materia di addestramento sono invece entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 215/2021.
Queste sono le principali novità apportante al D. Lgs. 81/2008 dalla conversione in Legge (n.215, 17 dicembre 2021) del Decreto Legge 146/2021. Per avere informazioni più dettagliate consultare i documenti di seguito.
Testo di legge 17 dicembre 2021, n. 215
CONFRONTO PRE-POST LEGGE 215/2021